In numerosi casi, specifiche leggi comunali e provinciali, prevedono che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o di eventi locali straordinari non sia più soggetta ad autorizzazione bensì a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare presso gli uffici competenti.
L’attività di somministrazione temporanea in genere non può avere durata superiore a quella della manifestazione, tranne specifiche deroghe.
Persistono inoltre molto spesso limitazioni sulle tipologie merceologiche che è possibile somministrare, come ad esempio divieti per le bevande superalcoliche.
In genere la SCIA può essere presentata dall'organizzatore della manifestazione o da parte del legale rappresentante se si tratta di società, associazioni, comitati.
Inoltre in molti casi, per chiunque eserciti la somministrazione temporanea, sono state introdotte deroghe ai requisiti professionali. In questi casi è pertanto sufficiente che la persona autocertifichi i requisiti morali.
Se colui che presenta la domanda non segue direttamente la manifestazione, è necessario che venga indicato un apposito responsabile.
La SCIA va presentata presso gli appositi sportelli del Comune interessato ed in genere ha efficacia immediata. Questo significa che l’attività può essere iniziata fin dalla data di presentazione della SCIA, purché completa dei dati e della documentazione richiesta.
In ogni caso, considerate appunto le peculiarità legislative e i regolamenti specifici di ogni Comune, che in taluni casi tendono a discostarsi da orientamenti più generali dettati in ambito provinciale e/o regionale, conviene comunque sempre consultare gli uffici competenti del Comune interessato.